Art. 18 · Soluzione delle controversie
Protocollo

Art. 18

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Soluzione delle controversie

In vigore dal 28 feb 1995
Soluzione delle controversie Qualora un controversia sorga in relazione alla interpretazione o all'attuazione del presente Protocollo, le Parti alla controversia, dietro richiesta di una qualsiasi tra di loro, si consulteranno reciprocamente il prima possibile in vista di risolvere la disputa per mezzo di negoziazione, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, controversie giudiziarie o ogni altro mezzo pacifico di cui convengano le Parti alla controversia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-18