Protocollo
Art. 15
15 / 85In vigore dal 28 feb 1995
1. Al fine di far fronte a situazioni di emergenza nella zona del Trattato Antartico, ciascuna Parte conviene di:
(a) prevedere una rapida ed effettiva azione di risposta per le situazioni di emergenza suscettibili di verificarsi nello svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, di turismo e di ogni altra attività governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico chè deve essere tempestivamente segnalata in anticipo in base all'Articolo VII del Trattato Antartico, ivi comprese le attività connesse di supporto logistico;
(b) stabilire piani di emergenza per far fronte ad incidenti aventi potenziali effetti negativi sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati.
2. A tal fine, le Parti:
(a) coopereranno nella formulazione e nell'attuazione di questi piani di emergenza;
(b) istituiranno procedure per una immediata notifica delle situazioni di emergenza ambientali e per un piano d'azione cooperativo.
3. Nell'attuazione del presente Articolo, le Parti dovranno avvalersi dei pareri della Organizzazioni Internazionali competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-15