Protocollo
Art. 14
14 / 85Ispezione
In vigore dal 28 feb 1995
Ispezione
1. Al fine di promuovere la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, e di garantire la conformità con il presente Protocollo, le Parti Consultive del Trattato Antartico prenderanno appositi provvedimenti per organizzare, individualmente o collettivamente, ispezioni che dovranno essere svolte da osservatori in conformità con l'Articolo VII del Trattato Antartico.
2. Gli osservatori sono:
(a) osservatori designati da ogni Parte Consultiva del Trattato Antartico, cittadini di detta Parte;
(b) ogni osservatore designato, nel corso delle riunioni consultive del Trattato Antartico, a svolgere ispezioni in base a procedure da stabilirsi nella Riunione consultiva del Trattato Antartico.
3. Le Parti coopereranno pienamente con gli osservatori che intraprendono ispezioni, e si accerteranno che sia consentito l'accesso agli osservatori, durante le ispezioni, a tutte quelle parti di basi, installazioni, attrezzature, navi ed aerei aperte ad ispezioni in base all'Articolo VII del Trattato Antartico, nonché a tutta la documentazione ivi custodita e di cui si chiede di poter prendere visione in conformità con il presente Protocollo.
4. I rapporti ispettivi saranno inviati alle Parti le cui basi, installazioni, attrezzature navi o aerei sono oggetto dei rapporti.
Dopo che queste Parti sia stata data l'opportunità di formulare osservazioni, i rapporti ed ogni commento relativo saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione del Trattato Antartico ed in seguito messi a disposizione del pubblico.
Storico versioni
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