Protocollo
Art. 12
12 / 85Funzioni del Comitato
In vigore dal 28 feb 1995
Funzioni del Comitato
1. Le funzioni del Comitato sono di fornire consigli e di formulare raccomandazioni alle Parti circa l'attuazione del presente Protocollo, compreso il funzionamento dei suoi Annessi. Tali consigli e raccomandazioni saranno esaminate nelle riunioni consultive del Trattato Antartico. Il Comitato esercita ogni altra funzione che può essere deferita ad esso dalle riunioni consultive del Trattato Antartico. In particolare, il Comitato fornisce consigli riguardo:
(a) all'efficacia delle misure adottate in conformità con il presente Protocollo;
(b) alla necessità di aggiornare, rafforzare o migliorare in altra maniera queste misure;
(c) alla necessità di misure addizionali compresa la necessità di Annessi addizionali, se del caso;
(d) all'applicazione ed all'attuazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale stabilite agli ed all'Annesso I;
(e) ai mezzi per minimizzare o mitigare impatti ambientali di attività nella zona del Trattato Antartico;
(f) alle procedure in caso di situazioni che esigono un'azione urgente, compresa l'azione di risposta nelle situazioni di urgenza ambientale;
(g) alla operatività ed ulteriore elaborazione del sistema della Zona Protetta dell'Antartico;
(h) alle procedure ispettive, comprese le presentazioni per i rapporti di ispezione e le liste di controllo per lo svolgimento delle ispezioni;
(i) alla raccolta, archiviazione, scambio e valutazione di informazioni connesse alla protezione ambientale;
(j) allo stato dell'ambiente Antartico;
(k) alla necessità di ricerca scientifica, compreso il monitoraggio ambientale in relazione all'attuazione del presente Protocollo.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Comitato, come opportuno, si consulterà con il Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica, il Comitato Scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico ed altre organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti.
Storico versioni
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