Annesso II
Art. 9
57 / 85Emendamento o modifica
In vigore dal 28 feb 1995
Emendamento o modifica
1. Il presente Annesso può essere emendato o modificato da una misura adottata in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si riterrà che l'emendamento o la modifica siano state approvate e diverranno effettive un anno dopo la chiusura della Riunione Consultiva del Trattato Antartico nella quale è stata adottata a meno che una i più Parti Consultive al Trattato Antartico notifichino il Depositario entro quel periodo di tempo che desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono approvare la misura.
2. Ogni emendamento o modifica di questo Annesso che diviene effettiva in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà in seguito effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell'approvazione di detta Parte sarà stata ricevuta dal depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-9