Art. 5 · Eliminazione dei rifiuti in mare
Annesso III

Art. 5

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Eliminazione dei rifiuti in mare

In vigore dal 28 feb 1995
Eliminazione dei rifiuti in mare 1. Le acque di scolo ed i rifiuti domestici liquidi possono essere scaricati direttamente in mare, tenendo conto della capacità di assimilazione dell'ambiente marino ricevente ed a condizione che: (a) tale discarica sia localizzata, ogni qualvolta ciò sia possibile, là dove esistono le condizioni per una diluzione iniziale ed una rapida dispersione; (b) vasti quantitativi di tali rifiuti (prodotti in una base il cui affollamento medio settimanale in tutta l'estate australe è all'incirca di trenta individui a più) saranno trattati almeno per via di macerazione. 2. I sotto-prodotti del trattamento delle acque di scolo con il procedimento del "Contattore Rotatorio Biologico" o procedimenti analoghi, potranno essere eliminati in mare a condizione che tale eliminazione non pregiudichi negativamente l'ambiente locale ed a condizione anche che tale eliminazione in mare sia in conformità con l'Annesso IV del Protocollo.
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