Annesso II
Art. 3
51 / 85Protezione della fauna e della flora native
In vigore dal 28 feb 1995
Protezione della fauna e della flora native
1. Saranno vietate la cattura o le interferenze nocive, tranne che in conformità con un permesso.
2. Questi permessi specificheranno le attività autorizzate, ivi compreso quando, dove e da chi devono essere svolte e saranno rilasciat solo nelle seguenti circostanze:
(a) per fornire campioni destinati a studi scientifici o
informazioni scientifiche;
(b) per fornire campioni per musei, erbari, giardini
zoologici e botanici, o altre istituzioni o utilizzazioni educative o culturali;
(c) per provvedere alle conseguenze inevitabili di attività scientifiche non diversamente autorizzate in base ai sotto- paragrafi (a) o (b) precedenti, o alla costruzione e funzionamento di attrezzature di supporto scientifico.
3. Il rilascio di questi permessi sarà limitato in modo da assicurare che:
(a) non siano catturati più animali, uccelli o piante native di quanto non sia strettamente necessario per soddisfare agli scopi stabiliti nel paragrafo 2 sopra;
(b) siano uccisi solo piccoli quantitativi di mammiferi o
uccelli nativi ed in nessun caso siano uccisi più mammiferi o uccelli nativi della popolazione locale di quanti possano, in combinazione con altre catture consentite, essere normalmente sostituiti per via di riproduzione naturale nella stagione successiva;
(c) sia preservata la diversità delle specie, nonché
l'habitat essenziale alla loro esistenza ed all'equilibrio dei sistemi ecologici esistenti nell'ambito della zona del Trattato Antartico.
4. Ogni specie di mammiferi, uccelli e piante native elencate all'Appendice A al presente Annesso sarà designata come "Specie particolarmente protetta" e godrà di una particolare protezione delle Parti.
5. Non saranno rilasciati permessi per catturare specie particolarmente protette salvo se la cattura:
(a) è effettuata per finalità scientifiche obbligatorie;
(b) non pone a repentaglio la sopravvivenza o il ricupero di quella specie o popolazione locale;
(c) si avvale di tecniche non letali laddove appropriato.
6. Tutte le catture di mammiferi e di uccelli indigeni saranno effettuate secondo modalità comportanti il minimo grado di pena e di sofferenza possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-3-2