Annesso IV
Art. 2
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In vigore dal 28 feb 1995
Applicazione
Il presente Annesso si applica, per quanto riguarda ciascuna Parte, alle navi aventi diritto ad inalberare la bandiera di detta Parte e ad ogni altra nave impegnata in operazioni nell'Antartico, o di supporto a tali operazioni, per tutto il tempo in cui esse operano nella zona del Trattato Antartico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-2-4