Art. 2 · Applicazione
Annesso IV

Art. 2

74 / 85

Applicazione

In vigore dal 28 feb 1995
Applicazione Il presente Annesso si applica, per quanto riguarda ciascuna Parte, alle navi aventi diritto ad inalberare la bandiera di detta Parte e ad ogni altra nave impegnata in operazioni nell'Antartico, o di supporto a tali operazioni, per tutto il tempo in cui esse operano nella zona del Trattato Antartico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-2-4