Art. 2 · Valutazione ambientale iniziale
Annesso I

Art. 2

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Valutazione ambientale iniziale

In vigore dal 28 feb 1995
Valutazione ambientale iniziale 1. A meno che non sia stato determinato che un attività avrà meno di un impatto minore o transitorio, o a meno che una valutazione ambientale globale sia in fase di preparazione in base all', sarà predisposta una valutazione iniziale ambientale. Essa conterrà sufficienti dettagli per valutare se un'attività proposta può avere più di un impatto minore o transitorio ed essa includerà: (a) una descrizione dell'attività proposta, compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensità; (b) l'esame di alternative all'attività proposta e di ogni impatto che l'attività può avere tenendo conto anche degli impatti cumulativi alla luce di attività pianificate esistenti e conosciute. 2. Se una valutazione ambientale iniziale indica che un'attività proposta darà probabilmente luogo solo ad ad un impatto minore o transitorio, l'attività può procedere, sempre che siano attuate procedure appropriate, includenti eventualmente il monitoraggio al fine di valutare e verificare l'impatto dell'attività.
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