Art. 8
Annesso

Art. 8

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In vigore dal 28 feb 1995
Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del Tribunale Arbitrale ed in particolare, in conformità con le loro leggi ed utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, forniranno ad esso tutti i documenti e le informazioni pertinenti, e lo porranno in grado, ove necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.
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