Art. 5
Annesso

Art. 5

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In vigore dal 28 feb 1995
1. A meno che le parti alla controversia non decidano diversamente, l'arbitrato si svolgerà all'Aja, dove i documenti del Tribunale Arbitrale saranno conservati. Il tribunale Arbitrale adotterà il suo regolamento interno. Tale regolamento garantisce che ciascuna Parte alla controversia abbia ogni possibilità di essere sentita e di presentare il proprio caso e garantisce altresì che il procedimento sia condotto rapidamente. 2. Il Tribunale Arbitrale può sentire e decidere controricorsi derivanti dalla controversia.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-a-5