Art. 4
Annesso

Art. 4

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In vigore dal 28 feb 1995
La parte alla controversia che dà inizio al procedimento notificherà al riguardo, per iscritto, l'altra Parte o le Parti alla controversia ed il Segretario. Questa notifica includerà una esposto della rivendicazione ed i motivi sui quali è fondata. La notifica sarà comunicata dal Segretario a tutte le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-a-4