Art. 2
Annesso

Art. 2

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In vigore dal 28 feb 1995
1. Ciascuna Parte avrà diritto di designare fino ad un massimo di tre Arbitri, uno dei quali almeno sarà designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del Protocollo per quella parte. Ciascun Arbitro avrà esperienza nelle questioni antartiche, una conoscenza completa del diritto internazionale e godrà della massima reputazione di correttezza, competenza ed integrità. I nominativi delle persone così designate costituiranno la lista degli Arbitri. Ciascuna Parte farà in modo che il nominativo di almeno un suo Arbitro figuri costantemente sulla lista. 2. Fatta riserva del paragrafo 3 in appresso, un Arbitro designato da una Parte rimarrà sulla lista per un periodo di cinque anni e potrà essere rieletto da detta Parte per periodi supplementari di cinque anni. 3. Una Parte che ha designato un Arbitro può ritirare il nome di quell'Arbitro dalla lista. Se un Arbitro muore o se una Parte per qualsiasi ragione ritira dalla lista il nome di un Arbitro da essa designato, la Parte che ha designato l'Arbitro in questione notificherà sollecitamente il Segretario. Un Arbitro il cui nome è ritirato dalla lista continuerà a prestare servizio in ogni Tribunale Arbitrale nel quale detto Arbitro è stato nominato fino alla fine del procedimento dinnanzi al Tribunale Arbitrale. 4. Il Segretario assicurerà che venga conservata una lista aggiornata degli Arbitri designati in conformità con il presente Articolo.
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