Art. 4
Trattato

Art. 4

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In vigore dal 28 feb 1995
Le Alte Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettive previste nel VII Capitolo dello Statuto dell'ONU. Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53#art-t-4