Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 gen 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.
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