Convenzione
Art. 7
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In vigore dal 19 gen 1995
1) La Società è soggetta al regime IVA francese. I contributi provenienti dai Membri con sede al di fuori della Francia non saranno soggetti ad IVA francese. Questa esenzione non limita il diritto della Società ad eventuali detrazioni.
2) I prodotti che la Società importerà da altri paesi saranno esenti da tasse doganali secondo le disposizioni della Comunità Europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-c-7