Art. 4 · TRASFERIMENTO DELLE PERSONE E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Convenzione

Art. 4

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TRASFERIMENTO DELLE PERSONE E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

In vigore dal 19 gen 1995
1) Nel rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico; ciascuna Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a facilitare il movimento e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti Contraenti, impiegati da, o distaccati presso, la Società, o che svolgano ricerche utilizzando le attrezzature della Società. 2) Ogni Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a semplificare il rilascio dei documenti di transito per importazioni temporanee di attrezzature scientifiche o di campioni che saranno impiegati nelle ricerche presso i laboratori della Società.
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