Art. 3 · ORGANI
Convenzione

Art. 3

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ORGANI

In vigore dal 19 gen 1995
1) Gli organi della Società saranno il Consiglio ed il Direttore Generale. 2) I Delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata. Tale procedura assicurerà che il Consiglio possa agire come assemblea dei Membri della Società. Ciascuna Parte Contraente dovrà informare il Segretariato del Consiglio per iscritto delle nomine o della scadenza delle stesse. 3) La Società avrà come Direttore Generale un emerito scienziato nominato dal Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-c-3