Allegato 1 Statuto
Art. 4
17 / 40IL CONSIGLIO
In vigore dal 19 gen 1995
1. I delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata, in base all' della Convenzione. Il Consiglio agirà come Assemblea dei Membri della Società, come richiesto dall'Articolo 1853 del "Code Civil" francese.
2. Il Consiglio stabilirà le proprie norme di procedura, in conformità con le disposizioni della Convenzione e di questo Statuto.
3. Ciascuna Parte Contraente nominerà una delegazione per il Consiglio composta di un massimo di 3 delegati.
4. I delegati possono essere accompagnati da consiglieri, secondo le regole di procedura stabilite dal Consiglio.
Storico versioni
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