Art. 37 · Denuncia della Convenzione
CONVENZIONE

Art. 37

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Denuncia della Convenzione

In vigore dal 19 gen 1995
Denuncia della Convenzione 1. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data del suo ricevimento. 2. Non potrà essere effettuata nessuna denuncia prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti della Parte Contraente interessata. 3. Ciascuna Parte Contraente che cessa di essere Membro del Consiglio d'Europa cessa di essere Parte alla presente Convenzione sei mesi dopo la data in cui ha perso la sua qualità di Stato membro.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-37