Art. 35 · Campo di applicazione territoriale
CONVENZIONE

Art. 35

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Campo di applicazione territoriale

In vigore dal 19 gen 1995
Campo di applicazione territoriale 1. Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o successivamente, in qualunque altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'insieme dei territori o ad uno o più territori per i quali egli assicura le relazioni internazionali o per i quali è autorizzato a stipulare. 2. Ogni dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirato per quanto riguarda ogni territorio designato in detta dichiarazione. Questo ritiro avrà effetto nei sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
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