CONVENZIONE
Art. 3
3 / 38Esame medico e di attitudine professionale
In vigore dal 19 gen 1995
Esame medico e di attitudine professionale
1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti può essere preceduto da un esame medico e di attitudine professionale.
2. L'esame medico e l'esame di attitudine professionale devono poter stabilire se il lavoratore migrante risponde alle condizioni di sa- lute e alle attitudini tecniche necessarie al lavoro offerto e stabilire che per lo stato di salute di detto lavoratore non presenta pericoli per la salute pubblica.
3. Le modalità di rimborso delle spese relative all'esame medico e di attitudine professionale verranno regolate, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, in modo che tali spese non siano a carico del lavoratore migrante.
4. Il lavoratore migrante in possesso di una richiesta di lavoro nominativa potrà essere sottoposto ad esame di attitudine professionale solo su richiesta del datore di lavoro, salvo nei casi di frode.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-3