CONVENZIONE
Art. 28
28 / 38Esercizio del diritto sindacale
In vigore dal 19 gen 1995
Esercizio del diritto sindacale
Ciascuna Parte Contraente riconosce ai lavoratori migranti il libero esercizio del diritto sindacale per la tutela dei loro interessi economici e sociali alle condizioni previste dalla legislazione nazionale per i propri cittadini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-28