Art. 28 · Esercizio del diritto sindacale
CONVENZIONE

Art. 28

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Esercizio del diritto sindacale

In vigore dal 19 gen 1995
Esercizio del diritto sindacale Ciascuna Parte Contraente riconosce ai lavoratori migranti il libero esercizio del diritto sindacale per la tutela dei loro interessi economici e sociali alle condizioni previste dalla legislazione nazionale per i propri cittadini.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-28