Art. 24 · Scadenza del contratto di lavoro e licenziamento
CONVENZIONE

Art. 24

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Scadenza del contratto di lavoro e licenziamento

In vigore dal 19 gen 1995
Scadenza del contratto di lavoro e licenziamento 1. Alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, alla fine del periodo stabilito, e in caso di rescissione anticipata di tale contratto o di rescissione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore migrante beneficerà di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali in virtù delle disposizioni legislative e dei contratti collettivi di lavoro. 2. Il lavoratore migrante beneficerà, in caso di licenziamento individuale o collettivo, del regime applicabile ai lavoratori nazionali in virtù della legislazione o dei contratti collettivi di lavoro, in particolare per quanto riguarda la forma e il periodo di preavviso per il licenziamento, le indennità previste dalla legge o dai contratti collettivi, e quelle che eventualmente gli spetterebbero in caso di rescissione arbitraria del suo contratto di lavoro.
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