CONVENZIONE
Art. 14
14 / 38Preformazione - Formazione scolastica, professionale e linguistica - Rieducazione professionale
In vigore dal 19 gen 1995
Preformazione - Formazione scolastica, professionale e linguistica - Rieducazione professionale
1. I lavoratori migranti e i loro familiari regolarmente ammessi nel territorio di una Parte Contraente, beneficeranno, allo stesso modo e alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento generale e professionale nonché della formazione e rieducazione professionale e verrà loro concesso l'accesso all'insegnamento superiore conformemente alle disposizioni che regolano, in generale, l'accesso alle diverse istituzioni nello Stato d'accoglimento.
2. Al fine di favorire l'accesso alle scuole di insegnamento generale e professionale nonché ai centri di formazione professionale, lo Stato d'accoglimento faciliterà l'insegnamento della sua o delle sue lingue a favore dei lavoratori migranti e dei suoi familiari.
3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2, la concessione di borse di studio sarà lasciata alla discrezione di ciascuna Parte Contraente che si adopererà per concedere ai figli dei lavoratori migranti che vivono presso le loro famiglie nello Stato d'accoglimento in conformità con le disposizioni dell' della presente Convenzione, le stesse facilitazioni in materia che accorda ai suoi lavoratori nazionali.
4. Le qualificazioni professionali del lavoratore nonché i diplomi e i titoli professionali precedentemente acquisiti nello Stato d'origine saranno riconosciuti dalle Parti Contraenti secondo le modalità fissate con accordi bilaterali o multilaterali.
5. Le Parti Contraenti interessate si assicureranno, nel quadro di una stretta cooperazione, che la formazione e la rieducazione professionale, ai sensi del presente articolo, tengano conto, nei limiti dei possibile, delle necessità dei lavoratori migranti in vista in un loro ritorno nel Paese d'origine.
Storico versioni
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