Art. 13 · Alloggio
CONVENZIONE

Art. 13

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Alloggio

In vigore dal 19 gen 1995
Alloggio 1. Ciascuna Parte Contraente applicherà al lavoratore migrante, in materia di alloggio e di affitto, un trattamento non meno favorevole di quello che applica ai propri nazionali qualora detta materia sia regolata dalle sue disposizioni legislative e regolamentari. 2. Ciascuna Parte Contraente dovrà assicurarsi che i servizi nazionali competenti effettuino dei controlli, nei casi adeguati, ed in collaborazione con le autorità consolari interessate, nei limiti della loro competenza, al fine di assicurare che le norme di igiene degli alloggi vengano rispettate nei confronti dei lavoratori migranti così come avviene per i propri nazionali. 3. Ciascuna Parte Contraente si impegna a tutelare i lavoratori migranti, nel quadro delle sue disposizioni legislative e regolamentari, dallo sfruttamento in materia di affitto. 4. Ciascuna Parte Contraente curerà, con i mezzi a disposizione dei servizi nazionali competenti, che l'alloggio del lavoratore migrante sia adeguato.
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