CONVENZIONE
Art. 12
12 / 38Riunificazione delle famiglie
In vigore dal 19 gen 1995
Riunificazione delle famiglie
1. Il congiunto del lavoratore migrante che ha un'occupazione regolare nel territorio di una Parte Contraente e i suoi figli non sposati, fintantochè sono considerati minori dalla legislazione in materia dello Stato d'accoglimento e che sono a suo carico, sono autorizzati, alle stesse condizioni di quelle previste dalla Convenzione per l'ammissione dei lavoratori migranti e secondo la procedura prevista per tale ammissione dalla legislazione o dagli Accordi internazionali, a raggiungere il lavoratore migrante nel territorio di una Parte Contraente, a condizione che quest'ultimo disponga per la sua famiglia di un alloggio considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui lavora.
Ciascuna Parte Contraente potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra ad un periodo di attesa che non potrà essere superiore ai dodici mesi.
2. Ciascuno Stato potrà inoltre, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avrà effetto un mese dopo il suo ricevimento, subordinare la riunificazione delle famiglie di cui al precedente paragrafo 1 alla condizione che il lavoratore migrante disponga di mezzi finanziari stabili, sufficienti a provvedere ai bisogni della sua famiglia.
3. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avrà effetto un mese dopo il suo ricevimento, derogare temporaneamente all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione prevista al precedente paragrafo 1, per una o più parti del suo territorio che indicherà nella dichiarazione, purchè dette misure non siano in contraddizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali. La dichiarazione dovrà menzionare i motivi particolari che giustifichino la deroga relativamente alla capacità d'accoglimento.
Ciascuno Stato che si avvale di tale facoltà di deroga dovrà informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa in merito ai provvedimenti adottati ed assicurare la pubblicazione di detti provvedimenti nel più breve tempo possibile. Deve altresì informare il Segretario Generale della data in cui dette misure cessano di essere in vigore e le disposizioni della Convenzione sono di nuovo applicabili.
La dichiarazione non pregiudicherà in linea di massima le domande di riunificazione delle famiglie sottoposte alle autorità competenti prima che la dichiarazione sia stata inviata al Segretario Generale dai lavoratori migranti che si trovano già nella parte del territorio interessato.
Storico versioni
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