Art. 10 · Assistenza
CONVENZIONE

Art. 10

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Assistenza

In vigore dal 19 gen 1995
Assistenza 1. Al loro arrivo nello Stato d'accoglimento i lavoratori migranti e i loro familiari riceveranno tutte le informazioni e i consigli adeguati nonché tutta l'assistenza necessaria per la loro sistemazione ed il loro adattamento. 2. A tale scopo, i lavoratori migranti ed i loro familiari beneficeranno dell'aiuto e dell'assistenza dei servizi sociali e degli organismi di utilità pubblica dello Stato d'accoglimento nonché dell'aiuto fornito dalle autorità consolari del loro Stato d'origine. Inoltre i lavoratori migranti beneficeranno alla stessa stregua dei lavoratori nazionali dell'aiuto e dell'assistenza del servizio del posto di lavoro. Tuttavia, ciascuna Parte Contraente farà in modo di assicurare, qualora la situazione lo richieda, dei servizi sociali specializzati al fine di facilitare o coadiuvare l'assistenza ai lavoratori migranti e alle loro famiglie. 3. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare ai lavoratori migranti e ai loro familiari la libertà di praticare il culto che essi professano; essa faciliterà loro, nei limiti dei mezzi disponibili, la pratica di tale culto.
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