Art. 3
In vigore dal 25 feb 1996
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:
1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all', primo comma, dell'accordo TRIPS;
2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all', secondo comma, dell'accordo TRIPS;
b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:
1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all', primo comma, dell'accordo TRIPS;
c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:
1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'accordo TRIPS;
2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:
1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'accordo TRIPS.
Note all'articolo
- La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, e' prorogato al 30 ottobre 1995."
- La legge 22 febbraio 1996, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, gia' prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996. "
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-rd-3