All. 1A - Accordo
Art. 6
21 / 52Riconoscimento della valutazione di conformità da parte degli enti dei governi centrali
In vigore dal 11 gen 1995
Riconoscimento della valutazione di conformità da parte degli enti dei governi centrali
Riguardo agli enti dei loro governi centrali:
6.1 Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i Membri faranno in modo che, nella misura del possibile, i risultati delle procedure di valutazione della conformità applicate in altri Membri siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure siano diverse dalle proprie, purchè siano convinti che esse garantiscono un'assicurazione di conformità ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si dà atto che potranno risultare necessarie consultazioni preventive al fine di giungere ad un'intesa reciprocamente soddisfacente, rispetto, in particolare:
6.1.1 all'adeguata e duratura competenza tecnica degli enti preposti, nel paese del Membro esportatore, alla valutazione della conformità; competenza che dia fiducia nell'affidabilità permanente dei risultati delle procedure di valutazione della conformità attuate da tali enti; a tal proposito, un'indicazione di adeguata competenza tecnica potrà essere costituita dall'osservanza delle apposite guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione, accertata ad esempio tramite riconoscimento ufficiale;
6.1.2 alla limitazione dell'accettazione dei risultati di valutazioni di conformità a quelli indicati da organismi designati all'interno dei Membri esportatori.
6.2 I Membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione della conformità consentano, nella misura del possibile, l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
6.3 I Membri sono incoraggiati ad essere disponibili, su richiesta di altri Membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive proce- dure di valutazione della conformità. I Membri potranno esigere che tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano reciproche garanzie alle parti contraenti della loro capacità potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati.
6.4 I Membri sono incoraggiati a consentire che gli enti per la valutazione della conformità ubicati nel territorio di altri Membri partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro territorio o nel territorio di un qualsiasi altro paese.
Storico versioni
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