Art. 1 · Disposizioni generali
All. 1A - AccordoParte XIII

Art. 1

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Disposizioni generali

In vigore dal 11 gen 1995
ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI I Membri. In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994; Riconoscendo l'importanza del contributo che le norme internazionali e i sistemi internazionali di valutazione della conformità possono apportare al riguardo, aumentando il rendimento della produzione e agevolando il commercio internazionale; Desiderosi, quindi, d'incoraggiare l'elaborazione di tali norme internazionali e di tali sistemi internazionali di valutazione della conformità; Desiderosi, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di marcatura e di etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme non creino indebiti ostacoli al commercio internazionale; Riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare, entro i limiti che ritiene adeguati, tutte le misure necessarie ad assicurare la qualità delle sue esportazioni, la tutela della salute o della vita delle persone nonché del mondo animale e vegetale, la protezione dell'ambiente o la prevenzione di pratiche ingannevoli, purchè tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui vigono identiche condizioni o da introdurre una restrizione dissimulata del commercio internazionale, e semprechè siano altrimenti conformi alle disposizioni del presente Accordo. Riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare le misure necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza; Riconoscendo il contributo che la normalizzazione internazionale può apportare al trasferimento di tecnologia dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo; Riconoscendo che i paesi in via di sviluppo possono incontrare particolari difficoltà nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo; Hanno convenuto quanto segue: Disposizioni generali 1.1 I termini generali relativi alla normalizzazione e alle proce- dure di valutazione della conformità hanno generalmente il significato che è loro attribuito dalle definizioni adottate nel sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di normalizzazione, tenuto conto del loro contesto e dell'obiettivo del presente Accordo. 1.2 Tuttavia, ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni definiti nell'allegato 1 hanno il significato conferito loro in tale allegato. 1.3 Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed agricoli, sono soggetti alle disposizioni del presente Accordo. 1.4 Le specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi non sono soggette alle disposizioni del presente Accordo bensì a quelle dell'accordo sugli appalti pubblici, nei limiti del suo campo di applicazione. 1.5 Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. 1.6 Tutti i riferimenti fatti nel presente Accordo a regolamenti tecnici, a norma e a procedure di valutazione della conformità saranno interpretati come recanti le modifiche che vi verranno apportate, comprese le aggiunte alle norme degli stessi o ai prodotti che vi sono contemplati, ad eccezione delle modifiche e delle aggiunte di scarsa rilevanza.
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