Accordo
Art. V
5 / 52Relazione con altre organizzazioni
In vigore dal 11 gen 1995
Articolo V
Relazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell'OMC.
2. Il Consiglio generale può adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall'OMC.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-v