Art. V · Relazione con altre organizzazioni
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Art. V

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Relazione con altre organizzazioni

In vigore dal 11 gen 1995
Articolo V Relazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell'OMC. 2. Il Consiglio generale può adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall'OMC.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-v