Capo VI
Art. 9
9 / 9In vigore dal 1 gen 1995
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall' della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presenta legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1995.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-23;725#art-9