Art. 7
Capo IV

Art. 7

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In vigore dal 1 gen 1995
1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all', comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 in lire 137 miliardi.
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