Capo I
Art. 5
5 / 47Congedo ordinario aggiuntivo per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico
In vigore dal 1 gen 1995
1. A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall', comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.
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