Art. 26 · Soppressione di regimi fiscali particolari
Capo IV

Art. 26

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Soppressione di regimi fiscali particolari

In vigore dal 1 gen 1995
1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti: a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali; b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore e già assoggettate a ritenute fiscali. 2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l' della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
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