Art. 14 · Perequazione automatica delle pensioni
Capo II

Art. 14

14 / 47

Perequazione automatica delle pensioni

In vigore dal 1 gen 1995
1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall', comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724#art-14