Capo II
Art. 14
14 / 47Perequazione automatica delle pensioni
In vigore dal 1 gen 1995
1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall', comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-23;724#art-14