Capo II
Art. 12
12 / 47Attività usuranti
In vigore dal 1 gen 1995
1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito l'elenco delle attività cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-23;724#art-12