Art. 12 · Attività usuranti
Capo II

Art. 12

12 / 47

Attività usuranti

In vigore dal 1 gen 1995
1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito l'elenco delle attività cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724#art-12