Art. 1
In vigore dal 28 dic 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli e annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-rd-1