Protocollo III
Art. 2
22 / 22Protezione dei civili e di beni di natura civile
In vigore dal 28 dic 1994
Protezione dei civili e di beni di natura civile
1. È vietato, in ogni circostanza, fare della popolazione civile in quanto tale, dei civili isolati o di beni di natura civile, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie.
2. È vietato, in ogni circostanza, fare di un obiettivo militare situato all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate via aeronave.
3. È inoltre vietato fare di un obiettivo militare situato all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate per mezzo di aeronave, salvo quando tale obiettivo militare è chiaramente separato dalla concentrazione di civili e quando tutte le precauzioni possibili sono state adottate per limitare gli effetti incendiari all'obiettivo militare e per evitare, o comunque minimizzare, perdite accidentali di vite umane nella popolazione civile, ferite che potrebbero essere causate ai civili e danni causati a beni di natura civile.
4. È vietato sottoporre le foreste ed altri tipi di rivestimenti vegetali ad attacchi per mezzo di armi incendiarie salvo se questi elementi naturali sono utilizzati per coprire, dissimulare o camuffare combattenti o altri bersagli militari, o costituiscono essi-stessi obiettivi militari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-pi-2-2