Protocollo II
Art. 2
13 / 22Definizioni Ai fini del presente Protocollo, si intende:
In vigore dal 28 dic 1994
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo, si intende:
1. Per "mina" qualunque congegno posto sotto o sopra il suolo o altra superficie o in prossimità, e progettato in maniera tale da esplodere o scoppiare per via della presenza, della prossimità o del contatto di una persona o di un veicolo; e per "mina installata a distanza" ogni mina così definita lanciata da un pezzo di artiglieria, un lancia-razzi, un mortaio o congegno simile, o sganciata da un'aeronave;
2. Per "trappola" ogni dispositivo o materiale progettato, costruito o adattato per uccidere o colpire e che funziona all'improvviso all'atto dello spostamento di un oggetto in apparenza innocuo o nel momento in cui ci si avvicina ad esso, oppure all'atto di effettuare un atto apparentemente senza pericolo;
3. Per "altri dispositivi" si intendono munizioni e i dispositivi installati manualmente e progettati per uccidere, ferire o danneggiare e che sono attivati mediante un comando a distanza o automaticamente dopo un certo periodo di tempo;
4. Per "obiettivo militare" quando si tratta di beni, ogni bene che per la sua natura, localizzazione, destinazione o utilizzazione fornisce un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre nel caso specifico un preciso vantaggio militare;
5. Per "beni di natura civile", tutti i beni che sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 4;
6. Per "registrazione" un'operazione di natura materiale, amministrativa e tecnica mirante a raccogliere, in vista di registrarle nei documenti ufficiali, tutte le informazioni che consentono di localizzare agevolmente i campi di mine, le mine e le trappole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-pi-2