Accordo
Art. 2
2 / 22Relazioni con altri accordi internazionali
In vigore dal 28 dic 1994
Relazioni con altri accordi internazionali
Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli ivi allegati sarà interpretata nel senso di ridurre altri obblighi imposti alle Alte Parti Contraenti dal diritto umanitario applicabile in caso di conflitto armato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-a-2