Art. 2 · Relazioni con altri accordi internazionali
Accordo

Art. 2

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Relazioni con altri accordi internazionali

In vigore dal 28 dic 1994
Relazioni con altri accordi internazionali Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli ivi allegati sarà interpretata nel senso di ridurre altri obblighi imposti alle Alte Parti Contraenti dal diritto umanitario applicabile in caso di conflitto armato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-a-2