Art. 11 · Testi autentici
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Art. 11

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Testi autentici

In vigore dal 28 dic 1994
Testi autentici L'originale della presente Convenzione e dei protocolli ad essa allegati, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Depositario che farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati.
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