Art. 10 · Depositario
Accordo

Art. 10

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Depositario

In vigore dal 28 dic 1994
Depositario 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati. 2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notificherà a tutti gli Stati: a) le firme apposte alla presente Convenzione secondo l'; b) gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione depositati secondo l'; c) le notifiche di accettazione degli obblighi dei protocolli allegati alla presente Convenzione, secondo l'; d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati secondo l'; e) le notifiche di denuncia ricevute secondo l' e le date alle quali entreranno in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-a-10