Accordo
Art. 10
10 / 22Depositario
In vigore dal 28 dic 1994
Depositario
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.
2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notificherà a tutti gli Stati:
a) le firme apposte alla presente Convenzione secondo l';
b) gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione depositati secondo l';
c) le notifiche di accettazione degli obblighi dei protocolli allegati alla presente Convenzione, secondo l';
d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati secondo l';
e) le notifiche di denuncia ricevute secondo l' e le date alle quali entreranno in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-a-10