Art. 18 · PENSIONI
Convenzione

Art. 18

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PENSIONI

In vigore dal 28 dic 1994
PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se la persona che percepisce il reddito non è soggetta a imposizione relativamente a tale reddito nello Stato in cui è residente e in conformità della legislazione di detto Stato. In tal caso, tale reddito è imponibile nello Stato di provenienza.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712#art-c-18