Art. 30 · DENUNCIA
Convenzione

Art. 30

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DENUNCIA

In vigore dal 28 dic 1994
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione. Firmata a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991, in duplice esemplare originale in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica italiana Democratica e Popolare Algerina Parte di provvdimento in formato grafico
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