Convenzione
Art. 20
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In vigore dal 28 dic 1994
PROFESSORI E RICERCATORI
Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato, al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in detto primo Stato per un periodo non superiore a due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;711#art-c-20