Art. 2 · IMPOSTE CONSIDERATE
Convenzione

Art. 2

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IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 28 dic 1994
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Algeria: 1) l'imposta sugli utili industriali e commerciali; 2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali; 3) il canone e l'imposta sui risultati relativi alle attività di prospezione, di ricerca, di sfruttamento e di trasporto mediante canalizzazione degli idrocarburi; 4) l'imposta prelevata sui redditi delle imprese straniere di costruzione; 5) l'imposta sui redditi derivanti da crediti, depositi e cauzioni; 6) la tassa sull'attività professionale; 7) il versamento forfettario a carico dei datori di lavoro e di quelli obbligati al pagamento di una rendita; 8) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sugli emolumenti, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie; 9) l'imposta complementare sul reddito complessivo; 10) la tassa fondiaria sulle proprietà edilizie; 11) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività di promozione immobiliare; 12) l'imposta speciale sui plusvalori; 13) l'imposta unica sui trasporti privati; 14) il diritto fisso sui redditi dei pescatori marittimi, dei proprietari di pescherecci, degli esercenti lavori artigianali e degli armatori; 15) il contributo unico agricolo; 16) l'imposta di solidarietà sul patrimonio immobiliare; 17) la tassa sulla proprietà immobiliare ad uso commerciale; 18) la ritenuta alla fonte applicabile sui dividendi distribuiti alle persone fisiche e giuridiche che non hanno il loro domicilio fiscale o la loro sede sociale in Algeria. (qui di seguito indicate quali "imposta algerina") b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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