Art. 8 · NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
Convenzione

Art. 8

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NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 28 dic 1994
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Gli utili ai quali si riferisce il paragrafo 1 non comprendono gli utili derivanti dalla gestione di alberghi o da un'attività di trasporto diversa dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni

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