Art. 28 · DENUNCIA
Convenzione

Art. 28

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DENUNCIA

In vigore dal 28 dic 1994
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la Convenzione dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, mediante comunicazione per le vie diplomatiche da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi; b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi d'imposta aventi inizio il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi. Fatta a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo degli Repubblica Italiana Stati Uniti Messicani Parte di provvedimento in formato grafico
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